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Statuto

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

(VIGENTE DAL 01/06/2019)

"L'ARTE DEL SORRISO VIP (Viviamo in Positivo) ASTI ODV”

 

Art. 1 - Denominazione e sede

Nel rispetto della Carta Costituzionale, del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche è costituita l'Organizzazione di volontariato denominata: “L'ARTE DEL SORRISO VIP (VIVIAMO IN POSITIVO) ASTI ODV”, più avanti chiamata per brevità “VIP ASTI” con sede in Asti.

L’eventuale variazione della sede legale all’interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La denominazione dell’Organizzazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

 

Art. 2 - Fonti normative di riferimento

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazione e modifiche, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

VIP Asti è un’Organizzazione di volontariato democratica, apartitica, apolitica e aconfessionale, a carattere volontario. L’organizzazione non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie.

È costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

L’assemblea delibera l’eventuale “regolamento di esecuzione dello statuto” per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

Art. 4 - Finalità e Attività

L'ARTE DEL SORRISO VIP (VIVIAMO IN POSITIVO) ASTI ODV si prefigge lo scopo di:

promuovere la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico, attraverso l’attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo e diffondere presso i cittadini i valori della solidarietà sociale. L’Odv si propone altresì di ridurre fenomeni come l’emarginazione e il disagio minorile, favorendo l’interculturalità e la socializzazione tra i giovani.

Per la realizzazione dello scopo di cui sopra e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’OdV esercita in via esclusiva o principale diverse attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività indicate nell’articolo 5, comma 1 del D-Lgs luglio 2017, n. 117 che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, sono:

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L’individuazione della cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, potrà essere operata su proposta ed approvata in assemblea dei soci.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’OdV intende svolgere:

1. promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico;

2. svolgere l’attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;

3. iniziative volte a diffondere presso i cittadini i valori della solidarietà;

4. offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;

5. svolgere attività di assistenza sociale (se parlate di assistenza sociale dovreste valutare di inserire il riferimento alla lettera a) dell’art. 5 ) e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale anche in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l’emarginazione e il disagio minorile, favorendo l’interculturalità e la socializzazione tra i giovani;

6. promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale e della Clown Terapia;

7. promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all’estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull’uso della Clownterapia e del Circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;

8. invio di aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in Via di Sviluppo per la realizzazione di micro progetti nell’ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio.

L’elencazione delle attività non deve intendersi esaustivo potendo bene intraprendere ogni attività che sia in linea con quanto sopra indicato

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

VIP ASTI potrà inoltre svolgere attività diverse, rispetto a quelle di interesse generale che saranno comunque secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall’art. 6 del d.gls 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in assemblea dei soci.

Nel caso l’ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Per le attività di interesse generale prestate e per quelle diverse, l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

Art. 5 - Durata

La durata dell’organizzazione è illimitata e può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 32.

 

Art. 6 - Soci

Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. All’organizzazione possono aderire cittadini italiani e stranieri, che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, in numero non inferiore a sette persone fisiche, di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà e il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall’assemblea dei soci.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l’ODV derivante dal lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

L’ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

 

Art. 7 - Modalità di ammissione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Possono aderire all’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Presidente dell’organizzazione o di altro membro del Consiglio direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l’accettazione della domanda di ammissione a socio. L’ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.

Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l’accettazione della domanda, seguita dall’iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l’anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

 

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci maggiori d’età godono dell’elettorato attivo e passivo.

I soci hanno diritto:

- di partecipazione alla vita associativa, di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’organizzazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

- esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;

- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento nei limiti stabili dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Odv;

- essere rimborsati dalle spese vive effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee dei soci, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali ed i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti:

- al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo;

- il recesso e il mancato pagamento della quota sociale non sono considerabili uguali: il recesso volontario deve prevedere una comunicazione scritta, il mancato pagamento della quota sociale è morosità comporta la causa di esclusione.

- all’osservanza dello Statuto, del “Regolamento di esecuzione dello statuto” e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, compreso il versamento di eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie;

- a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’OdV.

 

Art. 9 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire:

a. per recesso volontario in qualsiasi momento, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV,

b. per causa di morte,

c. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ODV,

d. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall’eventuale sollecito scritto.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all’organizzazione, danneggia l’immagine dell’organizzazione con il suo comportamento sociale.

L’esclusione da associato, su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci iscritti nel libro soci più uno) con atto scritto motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

Dell’esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso entro quindici giorni dall’avvenuta deliberazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento della quota annuale, a richiesta scritta del socio stesso.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ODV. Chi recede volontariamente o è escluso dall’organizzazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

 

Art. 10 - Intrasmissibilità delle quote sociali – gratuità dell’opera

Le quote sociali non sono trasmissibili in nessun modo.

Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dagli aderenti all'organizzazione sono svolte a titolo di gratuità.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dagli eventuali beneficiari.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e preventivamente concordate per l'attività prestata ai sensi di legge (art. 6 del presente Statuto).

 

Art. 11 - Finanziamento dell’organizzazione (risorse economiche)

Le spese occorrenti per il funzionamento dell’organizzazione sono coperte dalle seguenti entrate:

a) quote degli associati possono essere richieste:

- all’atto di ammissione;

- per il rinnovo annuale della tessera e contributi straordinari.

Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;

b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;

c) contributi pubblici ovvero erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

d) altre entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (di cui al D.M. 1995) svolte a supporto dell’attività istituzionale, inserite in apposita voce di bilancio e utilizzate in armonia con le finalità istituzionali dell’organizzazione;

e) contributi privati;

f) contributi di organismi internazionali;

g) rimborsi derivanti da convenzioni;

h) rendite patrimoniali ;

i) attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 dlgs 117/2017 e ssmmii) ;

j) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

k) attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

 

Art. 12 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’organizzazione o che diverranno proprietà dell’ODV;

b) da erogazioni, lasciti e donazioni diverse pervenute all’ODV ;

c) dall’eventuale fondo di riserva costituito con eccedenze di bilancio.

 

Art. 13 - Esercizio sociale

L’esercizio sociale dell’organizzazione coincide con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

 

Art. 14 - Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all’assemblea dei soci il bilancio, ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., sotto forma di rendiconto economico e finanziario dell’esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell’organizzazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea e può essere consultato da ogni associato, ed è pubblicato nella mailing list dell’organizzazione

 

Art. 15 - Utili e residui attivi

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

E’ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 17 - Organi sociali

Gli organi sociali dell’ODV sono costituiti da:

• l’Assemblea dei soci;

• il Consiglio Direttivo;

• il Presidente.

Tutte le cariche sociali devono essere prestate a titolo gratuito.

Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate ai sensi di legge.

 

Art. 18 - L’Assemblea

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’organizzazione.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.

Essa, inoltre, deve essere convocata se richiesta motivata da almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto.

Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

La convocazione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’orario e il luogo fissato, per la prima e la seconda convocazione, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data prevista, all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione o anche attraverso posta elettronica in mailing list, quindi in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. La seconda convocazione deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato e presente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano presente alla riunione.

Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario per la stesura del verbale della seduta.

Il Presidente dell’assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Ogni socio iscritto da almeno tre mesi nel libro soci ha diritto ad un voto.

Ogni socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare per delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, da un altro socio.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all’organizzazione e non aver avuto, o non abbia in corso, provvedimenti disciplinari.

A scelta del Presidente, l’Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci più uno, presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell’organizzazione e ogni socio può prenderne visione.

Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto più uno, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

L’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L’ Assemblea ordinaria deve essere convocata per delibere concernenti:

• l’elezione tra i soci e la revoca del Presidente;

• elezione tra i soci e la revoca degli altri membri del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto;

• esame ed approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e/o obbligatorio per legge e della relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 117/2017;

• l’approvazione o la modifica dell’eventuale “regolamento di esecuzione dello statuto”;

• discute ed approva i programmi di attività;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

• delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

• delibera sull’esclusione dei soci;

• delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

• delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

• delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ODV stessa;

• determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 del presente Statuto;

• delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

In caso di urgenza è consentito che l’Assemblea Ordinaria si esprima attraverso una consultazione telematica. In questo caso il Presidente dovrà inviare ai soci, tramite la piattaforma informatica ufficiale (Vippity), specifica comunicazione con la descrizione puntuale di quanto da deliberare. I soci invieranno il voto nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione. Affinché la consultazione sia valida devono esprimere il voto almeno la maggioranza dei soci. I soci che si esprimono come “astenuto” sono computati nel calcolo del quorum per la validità della consultazione ma non nel computo dei voti favorevoli o contrari per l’approvazione.

Il risultato della consultazione telematica sarà ratificato nel verbale della successiva Assemblea.

L’ Assemblea straordinaria deve essere convocata per delibere concernenti:

- le modifiche dello statuto dell’organizzazione, modifiche all’atto costitutivo

- la fusione, la scissione, la trasformazione dell’Odv

- deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.

L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche all’atto costitutivo o allo statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di ¾ dei soci aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Odv e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

 

Art. 19 - Il Consiglio direttivo: compiti e funzioni.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.

Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi tassativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- attua le deliberazioni dell’Assemblea e redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto in linea con gli indirizzi dell’assemblea e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’organizzazione;

- redigere specifici regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto e dell’eventuale “regolamento di esecuzione dello statuto” ed emanare qualsiasi disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’organizzazione;

- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, incluse l’assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti nei limiti previsti dall’assemblea.

- redigere i bilanci dell’organizzazione, la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 117/2017 e presentarli all’Assemblea ;

- proporre all’assemblea l’importo delle quote associative e gli eventuali contributi straordinari ;

- deliberare in merito all’accoglimento delle domande di ammissione all’organizzazione da parte degli aspiranti soci;

- prendere atto dei soci receduti volontariamente o esclusi per morosità e decidere sull’eventuale richiesta di riammissione;

- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- deliberare le convenzioni tra l’organizzazione e altri enti e soggetti;

- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;

- nominare tra i suoi membri il segretario, il tesoriere, il vicepresidente, nonché attribuire specifici mandati ai suoi membri;

- deliberare l’eventuale radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri o del Presidente che abbiano totalizzato tre assenze consecutive alle riunioni dello stesso;

- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 dello Statuto;

- approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ODV;

- propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;

- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

 

Art. 20 - Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci. L’organo dura in carica tre anni e ogni membro del Direttivo è rieleggibile ma non per più di tre volte consecutive e quindi ciascun membro non può ricoprire la carica per non più di sei anni consecutivi salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio si compone di un minimo di cinque ed un massimo di sette membri scelti tra i soci.

Il numero dei membri che comporrà il Consiglio Direttivo da nominare è di volta in volta deliberato dall’Assemblea ordinaria su proposta del Presidente dell’Assemblea.

Sono eleggibili tutti i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare o si dimettessero uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’Assemblea dei soci, convoca entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni del primo componente, eleggerà i nuovi componenti in sostituzione di quelli mancanti.

I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del mandato di quelli rimasti in carica.

Se venisse a mancare o si dimettesse il Presidente decade l’intero Consiglio Direttivo.

Se venisse a mancare o si dimettesse la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, originariamente eletti dall’Assemblea, decade l’intero Consiglio.

In questi casi l’Assemblea dei soci dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall’evento che provoca la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, per provvedere al rinnovo dell’intero organo.

In ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo dimissionari e/o uscenti rimangono in carica fino alla loro sostituzione o nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

In quest’ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, anche in forma elettronica/telematica, da far pervenire a ciascun consigliere, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione e deve contenere il luogo, la data e l’orario della seduta. Assieme all'invito di convocazione farà pervenire ai Consiglieri l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ivi compresi anche gli argomenti presentati dai Consiglieri.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza effettiva dei suoi componenti, anche in audio o video conferenza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti la deliberazione si considera non approvata.

I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Oltre a consentire a tutti i soci che eventualmente lo richiedessero, di poter prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, i verbali stessi potranno essere trasmessi ai soci anche attraverso mailing list o altri mezzi tecnologici che ne facilitino la diffusione.

Il Consiglio Direttivo può far partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, uno o più "esperti" solo in forma consultiva. In caso di assenza del Segretario i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti dal Consigliere più giovane di età.

Il Consiglio Direttivo, al fine dell'espletamento delle proprie mansioni, può avvalersi della collaborazione di tutti i soci.

 

Art. 21 - Il Presidente

Il presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'organizzazione ed è personalmente e solidamente responsabile di fronte all'Assemblea dei Soci, alla Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi, é responsabile del regolare funzionamento della stessa.

Presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’assemblea, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’organizzazione.

Il Presidente sovrintende tutte le attività dell’ODV ed inoltre la gestione amministrativa ed economica dell’organizzazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri enti e soggetti e custodisce copia di ogni convenzione nella sede della organizzazione.

Il presidente ha facoltà di aprire i conti correnti dell’ODV

Il Presidente promuove opportune iniziative per l'incremento dell’attività associativa e, nei casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell'interesse dell'organizzazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio.

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, é sostituito dal Vice Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo organo direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

 

Art. 22 - Il Vice Presidente

Sostituisce il Presidente in caso di assenza di questi.

 

Art. 23 - Il tesoriere

Il tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo (se previsto o obbligatorio per legge) e consuntivo;

- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;

- si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali;

- provvede alla riscossione delle entrate;

- provvede al pagamento delle spese e ai rimborsi richiesti dai soci, autorizzati dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 24 - Il Segretario

- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti (soci);

- provvede direttamente al tesseramento dei Soci, compilando le tessere, consegnandole e incassandone la quota sociale che consegnerà al tesoriere.

 

Art. 25 - I consiglieri

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, accertandosi che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative.

Fermo restando che l'unico legale rappresentante dell'organizzazione è il Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire a singoli Consiglieri specifici compiti operativi, esecutivi, anche temporanei che non comportino impegni di spesa per l'organizzazione.

Il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire ad altri consiglieri l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

Gli incarichi esecutivi temporanei che il Consiglio Direttivo può delegare loro possono riguardare le pubbliche relazioni e quindi anche prendere contatti con gli Enti richiedenti servizi all'organizzazione e così anche a fini promozionali o di sponsorizzazione organizzando iniziative atte a incrementare la raccolta fondi dell'organizzazione.

 

Art. 26 - Convenzioni

Le convenzioni tra l’Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Organizzazione o presso l’abitazione del Presidente.

 

Art. 27 - Responsabilità ed Assicurazione degli Aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

Art. 28 - Assicurazione dell’Organizzazione

L’Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

 

Art. 29 - Libri

L’Organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare, mediante richiesta scritta, o di farli esaminare da professionisti dagli stessi incaricati, i suddetti libri associativi in ogni momento compatibilmente alle possibilità organizzative dell’Organo di amministrazione.

 

Art. 30 - Lavoratori

L’Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

 

Art. 31 - Scioglimento dell’organizzazione e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell’Organizzazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei ¾ dei soci con diritto di voto.

Contestualmente l’assemblea nomina uno o più liquidatori e determina la modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale , ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’OdV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D.lgs 117) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs n. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del RUNTS.

 

Art. 32 – Riconoscibilità e uso dei social network

I soci che utilizzano facebook o altri social network, mostrandosi inequivocabilmente come clown di Vip Italia (nel nome o utilizzando come foto profilo un’immagine con il nostro camice o indicando tra le informazioni di essere un clown Vip Italia) devono evitare di postare frasi non in linea con i nostri valori e principi quali, a titolo esemplificativo: affermazioni inneggianti a discriminazioni di qualsiasi tipo (religiose, razziali, di genere etc), uso di droghe, o sfruttare il nome e l’immagine dell’associazione per propaganda elettorale.

 

Art. 34 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia di Associazione contenute nel Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

 

LA SEGRETARIA

Ianniello Ilma

 

IL PRESIDENTE

 Pellitteri Giuseppe

 

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